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Sovvenzione Globale
“Sicilia Futuro”
spazio News
 23/09/2013

Chiarimenti sul trattamento fiscale delle borse di studio

Alla luce delle numerose istanze e segnalazioni concernenti il trattamento fiscale delle borse di studio erogate nell'ambito della Misura 4, in seguito agli accertamenti esperiti da questo O.I. presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo ed in considerazione delle esperienze di analoga natura registrate anche in altre Regioni relative al finanziamento di borse di studio/ricerca a valere sui fondi strutturali europei, si riporta di seguito, per una chiara e trasparente informazione in materia, la documentazione di riferimento sulla normativa in vigore.
Si evidenzia infatti, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate, che "le persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali non rientrano nella definizione di beneficiario", con conseguente obbligo di applicazione delle ordinarie disposizioni fiscali da parte dell'O.I. (organismo responsabile dell'attuazione della Sovvenzione Globale) - Regione, in qualità di sostituto di imposta, sull'intero importo della borsa, concorrendo quest'ultimo alla determinazione del reddito imponibile del soggetto percipiente.

Il capitolato tecnico della misura in argomento, al quale il bando necessariamente si uniforma, specifica che:
"l’importo della borsa copre i costi di iscrizione e di viaggio annuale di a/r dal luogo di residenza all’università di accoglienza in treno o in aereo, ed un importo mensile omnicomprensivo per le spese di studio e di soggiorno fissato pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), al lordo degli oneri e ritenute vigenti in materia."
Da tale definizione si desume un’equiparazione e qualificazione di tutte le componenti (indennità omnicomprensiva, spese di viaggio e costo di iscrizione) quale borsa di studio. Il medesimo capitolato afferma inoltre che, ai fini fiscali, la borsa è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, primo comma lett. c) del TUIR.
Dall'esame di tali evidenze sono state stabilite le modalità di tassazione della borsa adottate da questo O.I., sentito il parere dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.

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